La nostra Viviana, Biologo Nutrizionista, ha selezionato per noi un contributo importante sulla regolamentazione del Cromo nelle acque.
Lo sapevate che quando è presente in eccesso si accumula soprattutto nei reni e nel fegato?
Di seguito l’articolo integrale.
<<Di recente, nell’ambito di una consulenza in una azienda agro-alimentare, il titolare dell’impresa mi ha chiesto quale fosse la disposizione più recente in merito all’acqua potabile.
Di seguito cercherò di dare una sintetica e chiara risposta.
RISPOSTA
Come recita l’art. 4 del D.Lgs. 31/2001 le acque destinate al consumo umano “non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana… e devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A (parametri microbiologici) e B (parametri chimici) dell’Allegato I”. Quindi le acque destinate ad uso potabile, per l’alimentazione, per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici devono rispettare specifici valori di parametro.
Recentemente, grazie al Decreto del Ministero della Salute del 14.11.2016 è stato modificato il valore di parametro relativo al Cromo esavalente (Cr+6) della tabella B, dell’Allegato I, del D.Lgs. 31/2001 (“Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”).
Il nuovo valore del Cr+6 (per il momento “provvisorio”), dal 15 luglio 2017, passerà dagli attuali 50 µg/l a 10 µg/l come applicazione del principio di precauzione e come misura cautelare per la conduzione del rischio come recentemente adottato nel Regno Unito.
Prima di andare nel dettaglio di questa recente norma vediamo cos’è il cromo e perché è pericoloso.
Il cromo è un metallo duro che resiste bene ai fenomeni corrosivi. Grazie a queste peculiari proprietà viene utilizzato soprattutto per scopi tecnici ed è adoperato soprattutto in campo metallurgico (industria galvanica), come rivestimento protettivo di altri metalli (cromatura), nella produzione di leghe (es. acciai inossidabili) nell’industria tintoria (come mordente), nell’industria fotografica e dei coloranti e vernici, nella concia del cuoio, nella produzione di bicromati e di esplosivi.
Il cromo è un elemento indispensabile per la vita in quanto essenziale nel metabolismo dei lipidi, dei protidi (è componente degli enzimi proteolitici della parte nucleo-proteica del fegato) e dei glucidi (costituisce un cofattore dell’insulina). Negli organismi si trova allo stato di ossidazione trivalente (Cr+++). Se viene introdotto nel corpo attraverso l’alimentazione viene eliminato attraverso le feci. Se assunto in eccesso si accumula soprattutto nei reni (causandone la degenerazione grassa e la successiva necrosi) e nel fegato (causando un incremento di colesterolo epatico e la produzione di acidi grassi). Le intossicazioni acute generalmente interessano l’apparato gastro-intestinale (vomito e diarrea) e l’apparato escretore (alterazioni della funzionalità dei reni).
Nel cromo la forma più tossica è quella esavalente (Cr+6).
Generalmente il cromo trivalente in acqua, a pH lievemente alcalino, tende a idrolizzare formando composti insolubili (idrossidi) che tendono a sedimentare. Quindi il Cr+++ risulta poco mobile e persistente. Invece il cromo esavalente tende a formare composti solubili quindi questa forma ionica risulta provvista di una notevole mobilità ambientale. Ciò ne aumenta la pericolosità. Se il Cr+6 perviene nell’acqua di falda generalmente vi permane per molti anni (anche oltre i 40 anni).
Di seguito, per meglio capire il senso della nuova norma, la si riporta integralmente.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 14 novembre 2016
Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano».
(GU Serie Generale n.12 del 16-1-2017)
Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1, lettera b), e 2;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 µg/l per il Cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale e di 5 µg/l per il Cromo+6, valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l’analisi del rischio;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 14 giugno 2016, con il quale detto organismo, in accordo con le valutazioni dell’Istituto superiore di sanità e con gli orientamenti espressi nei propri precedenti pareri e fermo restando il valore di parametro stabilito nell’Allegato I del più volte citato decreto legislativo n. 31 del 2001 per il Cromo totale pari a 50 µg/l, ha ritenuto che:
possa essere definito, come misura precauzionale di gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 µg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito;
tale valore potrebbe essere considerato opportuno in circostanze territoriali e fattispecie più a rischio, come possibile misura di prevenzione rispetto all’esposizione sito-specifica e per fasce sensibili di popolazione;
Esperita, con nota prot. n. DGPREV/26308/P del 14 settembre 2016, la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;
Vista la nota prot. n. 9011 del 20 settembre 2016 con cui e’ stato richiesto il concerto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto l’articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Decreta:
Art. 1
- Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, all’Allegato I «Parametri e valori di parametro», Parte B, alla tabella «Parametri chimici» sono apportate le seguenti modifiche:
a) è, infine, aggiunta la seguente riga:

b) è, infine, aggiunta la seguente nota:

Art. 2
- Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 14 novembre 2016
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti>>
Autore (es. Dr. Luciano O. Atzori)
Studio ABR
Attenzione Sempre!
Silvia







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